SETTORE ENERGIA > Eolica
In sintesi riportiamo le buone notizie che arrivano dalla Finanziaria 2008 nel campo delle energie rinnovabili ed in particolare quelle che interessano l'energia Eolica:
Art. 1, c. 6: AGEVOLAZIONI ICI PER GLI IMMOBILI DOTATI DI IMPIANTI A DI PRODUZIONE DI ENERGIA A FONTE RINNOVABILE
E’ prevista la facoltà per i Comuni di applicare un’aliquota agevolata ICI inferiore al 4 per mille in favore degli immobili nei quali si provveda all’installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica ad uso domestico, con decorrenza dal 2009 e con durata massima di 3 anni per gli impianti termici solari e 5 anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell’agevolazione saranno determinate con regolamento attuativo.
Art. 2, c. 282 e art. 1, cc. 288 e 289: CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Il rilascio del certificato di agibilità per gli edifici di nuova costruzione e agli edifici oggetto di ristrutturazione, nei limiti di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 192/2005 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), è subordinato alla presentazione della certificazione energetica. Dal 2009, inoltre, il rilascio del permesso di costruire sarà subordinato alla certificazione energetica dell’edificio, secondo le disposizioni di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non inferiore ad 1 kW per ciascuna unità abitativa e a 5 kW per i fabbricati industriali di estensione non inferiore a 100 metri quadrati.
Art. 2, cc. 143 – 145: INCENTIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI ENTRATI IN ESERCIZIO IN DATA SUCCESSIVA AL 31 DICEMBRE 2007
La produzione elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti energetiche rinnovabili di cui alla tabella 2 allegata alla finanziaria (Eolica, solare, geotermica, moto ondoso e maremotrice, idraulica, rifiuti biodegradabili e biomasse, biogas, gas di discarica e gas residuanti dai processi di depurazione), di potenza nominale media annua superiore a 1 megawatt (MW), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi per un periodo di quindici anni; analogo incentivo è previsto per gli impianti alimentati dalle fonti energetiche rinnovabili di cui alla tabella 3, di potenza nominale media annua non superiore a 1 megawat (MW), i quali possono però optare per una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile, a seconda della fonte utilizzata, che, ai sensi del successivo comma 153, sarà fissata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, la quale determinerà altresì le modalità di copertura delle erogazioni.
Gli impianti entrati in esercizio prima del 1° gennaio 2008, che hanno diritto ai certificati verdi, continuano a beneficiarne, in misura corrispondente alla produzione netta di energia elettrica: il periodo di diritto dei certificati verdi, in tal caso, rimane di 8 anni. (cfr. commi 155-157)
Art. 2, cc. 146-157: CERTIFICATI VERDI
La quota minima di energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, da immettere nel sistema elettrico nazionale, per il periodo 2007-2012 è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali (nel sistema previgente, l’incremento era demandato a decreti del ministro delle attività produttive emanati di concerto con il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – cfr. art. 4, c. 1, del d.lgs. n. 387/2003) A partire dal 2008 i certificati verdi hanno un valore unitario pari a 1 MWh e vengono emessi dal Gestore dei Servizi Elettrici, in numero pari al prodotto della produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per il coefficiente, di cui alla tabella 2 della Finanziaria 2008 (che si riporta qui di seguito per facilitare la lettura), fermo restando quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte. Tabella 2 – Articolo 2, c. 144
Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kW ______________________1,00
Eolica off-shore_______________1,10
A partire dal 2008, inoltre, il prezzo dei certificati verdi emessi dal GSE è pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione in € 180 per MWh, e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell’energia elettrica definito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (art. 13, c. 3 d.lgs. n. 387/03.
Valore e coefficienti per le fonti energetiche rinnovabili possono essere aggiornati ogni tre anni dal Ministro dello sviluppo economico al fine di assicurare la congruità della remunerazione e l’incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.
Allo stesso scopo, ovvero al fine di incentivare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, è stabilito che, fino al raggiungimento dell’obiettivo minimo di copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili, il GSE ritira i certificati verdi ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all’obbligo della quota minima dell’anno precedente, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell’anno precedente dal GME e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, saranno dettate le disposizioni attuative dei meccanismi di incentivazione in commento; saranno dettati i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili a scopi alimentari, industriali ed energetici (allegato X alla parte quinta, parte II, sezione 4, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152); saranno individuate le modalità attraverso cui dovrà essere garantita provenienza, tracciabilità e rintracciabilità della filiera delle biomasse. Anche, infine, per i certificati verdi, si vuole assicurare che l’incentivo sia destinato ai soli impianti alimentati da fonti rinnovabili: è precisato quindi che la disposizione di cui all’art. 267, c. 4, lett. d) del D.Lgs. n. 152/2006, che estende a 12 anni il periodo di validità dei certificati verdi, si applica ai soli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1º aprile 1999 fino al 31 dicembre 2007.
Art. 2, cc. 158- 161: PROCEDURE AUTORIZZATORIE PER GLI IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI (ART. 12 D.LGS. N. 387/2003)
L’art. 2, c. 158 apporta modificazioni all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, rubricato “Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative”. L’autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, è rilasciata dalla regione o dalle province da questa delegate (Le province vengono quindi espressamente individuate quali enti delegati, mentre in precedenza la norma faceva generico riferimento ad “altro soggetto istituzionale delegato”). Per gli impianti eolici off-shore, invece, l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa concessione d’uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima. L’autorizzazione è rilasciata mediante a seguito di procedimento unico, a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, come previsto dall’art. 12, c. 4 del D.Lgs. n. 387/2003. La finanziaria 2008 prevede l’ipotesi di dissenso manifestato da amministrazioni diverse da quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico. In tal caso, la decisione è rimessa alla Giunta regionale, salvo diverse previsioni normative regionali.
Il comma 4 è inoltre modificato con riferimento ai progetti per la realizzazione di impianti idroelettrici, che devono contenere l’obbligo, in caso di dismissione, all’esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Con riferimento agli impianti di cui all’art. 2, c. 1 lett. b) e c), quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al d. lgs. n. 387/2003 (introdotta dall’art. 2, c. 161 della Finanziaria 2008), che potranno essere modificate con successivo decreto del Ministro delle attività produttive, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico dell’edilizia (d.P.R. n. 380/2001). In merito alle linee guida di cui al comma 10, è richiesto l’adeguamento da parte delle regioni, in mancanza del quale troveranno applicazione le linee guida nazionali.
E’ inoltre previsto che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possano dimostrare il rispetto del termine di inizio dei lavori sulla scorta dei criteri di cui al terzo periodo del comma 1 dell’articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dall’articolo 1, comma 75, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (id est: acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l'impianto, accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente,indizione di gare di appalto o stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto, stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa o ottenimento in loro favore di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato).
Si applicheranno le disposizioni del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006), quando la domanda di autorizzazione unica per le opere di cui all’articolo 12 del d. lgs. n. 387/2003, sia presentata da una amministrazione aggiudicatrice.
Art. 2, cc. 167-171: QUOTE MINIME REGIONALI DI INCREMENTO DELL’ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, saranno ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano le quote minime di incremento dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Le regioni adeguano i propri piani o programmi (o, in loro assenza, provvedono a definirli), per il perseguimento di tali quote, coinvolgendo gli enti locali. Ogni due anni, il Ministro dello sviluppo economico verifica le misure adottate dalle regioni e i risultati conseguiti, dandone comunicazione al Parlamento. Ove le regioni siano inadempienti, il Governo invia un motivato richiamo a provvedere, attivando i poteri sostitutivi di cui all’art. 8 della L. 131/2003 nel caso di ulteriore inerzia.
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